| Elenco strutture socio-assistenziali accreditate - scarica il file - |
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Scarica la Circolare Attuativa n° 8/2008 |
PREMESSA
Il rilascio delle autorizzazioni al funzionamento e accreditamento delle strutture assistenziali è di competenza dei Comuni a partire dal Gennaio 2006.
L’ambito distrettuale ha stabilito, nel piano di zona 2006/2008, di procedere a livello associato al rilascio delle autorizzazioni al funzionamento.
Si rende pertanto necessario stabilire compiti e modalità di intervento, sia per specifica competenza di legge, sia in forma di interazione e collaborazione tra Comuni e Ufficio di Piano.
Il presente documento ha lo scopo di definire, per ogni casistica, interventi obbligatori e/o opportuni, alla luce delle indicazioni regionali e di evitare sovrapposizioni di ruolo e, di conseguenza, un rallentamento dell’iter delle pratiche autorizzative.
RIFERIMENTI NORMATIVI
La L.R. 1 febbraio 2005, n. 1 Interventi di semplificazione ? Abrogazione di leggi e regolamenti regionali ? Legge di semplificazione 2004? e in particolare l’articolo 8, comma 1, prevede l’attribuzione ai Comuni delle funzioni di autorizzazione al funzionamento e accreditamento nelle strutture assistenziali;
La Deliberazione Giunta Regionale 29 dicembre 2005, n. 8/1648 ?Disposizioni attuative delle leggi regionali 1 febbraio 2005, n. 1 e 8 febbraio 2005, n. 6 in ordine al trasferimento alle A.S.L. di funzioni di vigilanza e controllo in ambito socio-sanitario e socio-assistenziale? ha stabilito che per effetto dell’art. 8 della L.R. 1/2005 le Province, a far data dal 31 dicembre 2005, cessano l’esercizio delle funzioni di autorizzazione, sospensione e revoca dell’autorizzazione al funzionamento delle strutture socio-assistenziali;
Tra Regione Lombardia, A.N.C.I. e U.P.L. è stato stipulato un protocollo d’intesa specifico, recepito con Deliberazione Giunta Regionale 29 dicembre 2005 ? n. 001692, relativo al processo di attuazione delle ll.rr. n. 1/2005 e n. 6/2005 che ha individuato le modalità e i tempi per il passaggio delle competenze delle funzioni di autorizzazione al funzionamento, sospensione e revoca dell’autorizzazione al funzionamento delle strutture socio-assistenziali dalle Province ai Comuni;
A far data dal 1 gennaio 2006 la titolarità delle funzioni di autorizzazione e accreditamento delle strutture socio-assistenziali, di cui all’articolo 8, comma 1, della L.R. 1 febbraio 2005, n.1, è del Comune sede della struttura;
COMPITI DEL COMUNE
1. L’emanazione del provvedimento di rilascio, diniego, sospensione e revoca delle istanze di autorizzazione al funzionamento, o di modifica di quelle esistenti avanzate da soggetti gestori di strutture socio assistenziali ubicate nel territorio del Distretto Socio Sanitario di Tradate.
a) Il rilascio del provvedimento di autorizzazione al funzionamento è disposto con atto Dirigenziale, previa verifica della documentazione necessaria atta a comprovare i requisiti tecnici, strutturali e gestionali anche attraverso sopralluogo, nonché quelli soggettivi da parte di apposita commissione facente capo all’Ufficio di Piano. Il Comune, quale ente autorizzante avente in capo tale funzione, nella determinazione dirigenziale di autorizzazione al funzionamento elenca tutto il corredo documentale trasmesso dal soggetto gestore e l’esito dell’istruttoria trasmesso dall’Ufficio di Piano. In caso di completa regolarità della pratica, il rilascio del dispositivo di autorizzazione deve avvenire nei termini fissati dalla Regione Lombardia, cioè entro 60 giorni dalla data di ricevimento a protocollo dell’istanza avanzata dal soggetto gestore.
b) Il diniego dell’autorizzazione, previo parere dell’Ufficio di Piano, avviene di norma nei seguenti casi:
c) La sospensione dell’autorizzazione con atto Dirigenziale, previo parere dell’Ufficio di Piano, avviene mediante norma nei seguenti casi:
particolari gravità riscontrate in merito alla gestione dell’attività socio-assistenziale riscontrabile d’ufficio o attraverso atti amministrativi ovvero documentata, anche in termini di supporto, in sede di idonee verifiche da parte del Servizio Vigilanza e Accreditamento dell’Asl;
persistente in ottemperanza a prescrizione o diffide, verificate d’ufficio e con supporto, in sede di verifiche sul posto, da parte del Servizio Vigilanza e Accreditamento;
d) La revoca del dispositivo autorizzatorio, nei termini citati nell’atto di sospensione, avviene con atto Dirigenziale di norma nei seguenti casi:
2. L’istruttoria amministrativa della diffida viene gestita dal Comune con il supporto dell’Ufficio di Piano
a) All’atto del ricevimento di un verbale di vigilanza redatto dal Servizio Vigilanza e Accreditamento dell’Asl, attestante carenze rispetto allo standard o difformità riscontrate in rapporto al dispositivo di autorizzazione vigente, entro 3 giorni, viene interessato l’Ufficio di piano e notificata tempestivamente la diffida al Legale Rappresentante del soggetto gestore e inviata, se del caso, all’Autorità Giudiziaria o ad altri Organismi ritenuti competenti;
b) La diffida può contenere una tempistica massima prevista per la sua ottemperanza, fatti salvi i casi in cui deve essere immediatamente eseguibile;
c) Al termine di scadenza indicato nella Diffida verrà chiesto un intervento di verifica del Servizio Vigilanza e Accreditamento o da parete della Commissione dell’Ufficio di Piano, al fine di poter concludere o meno l’istruttoria.
COMPITI DELL’UFFICIO DI PIANO
1. L’istruttoria amministrativa e il controllo di congruità e veridicità della documentazione relativa alle istanze di autorizzazione al funzionamento, o di modifica di quelle esistenti, avanzate da soggetti gestori di strutture socio assistenziali, denominate ?Unità di Offerta?, così come indicate dalla vigente normativa regionale.
Entro 30 giorni dall’inoltro di un’istanza, la commissione dell’Ufficio di piano provvede a comunicare al Soggetto gestore lo stato della pratica (conforme e non conforme) o a sospendere, se del caso, i termini per il rilascio del provvedimento, fissato in complessivi 60 giorni. All’atto della consegna di tutti i documenti richiesti l’Ufficio di Piano comunica al Soggetto gestore la riapertura dei termini.
2. L’istruttoria relativa al rilascio, al diniego, alla sospensione e alla revoca dell’autorizzazione al funzionamento delle unità d’offerta attraverso la nomina di apposita Commissione costituita dalle seguenti figure professionali: geometra, amministrativo ed assistente sociale.
3. Nell’ambito di un rapporto costruttivo con i soggetti gestori, fornire ?consulenze preventive? sugli aspetti relativi al rispetto del Regolamento di Igiene nonché in merito agli standard strutturali e gestionali previsti dalla vigente normativa nazionale e regionale, nel caso di istanze di nuove strutture o modificazioni di quelle esistenti.
4. Verifica solo amministrativa della perizia asseverata atta a verificare che siano descritti i diversi aspetti, strutturali, igienico sanitari e gestionali al fine di fornire al Comune gli elementi utili al rilascio dell’autorizzazione al funzionamento.
PROCEDURA PER LA VERIFICA DEGLI STANDARD
Il procedimento finalizzato all’espressione del parere (favorevole con o senza prescrizioni, non favorevole), circa il possesso da parte di una U.d.O. degli standard strutturali e gestionali indicati dalla normativa di riferimento, si applica sui servizi ex novo ovvero sulle richieste di aumento o diminuzione della capacità ricettiva e di modifiche strutturali, ovvero nella variazione di tipologia.
Il Comune, al ricevimento della domanda formale di autorizzazione registrata al proprio protocollo, la trasmette all’Ufficio di Piano entro 5 giorni per la valutazione dell’accettabilità. La commissione dell’ufficio di piano provvederà a predisporre fac simile di domanda e documenti da allegare.
Se la valutazione è positiva, l’Ufficio di Piano inizia l’istruttoria per il rilascio dell’autorizzazione.
Se la valutazione è negativa, l’Ufficio di Piano dà comunicazione al Comune che ne dà a sua volta comunicazione al richiedente attraverso un atto di diniego.
Ricevuta l’istanza, l’Ufficio di Piano procede a verificare i requisiti previsti dalle vigenti normative nazionali e regionali per l’espressione del parere di autorizzazione.
La verifica ha lo scopo di valutare la documentazione trasmessa dal richiedente riguardo i requisiti soggettivi del gestore, i requisiti generali e i requisiti oggettivi specifici di ciascuna tipologia di U.d.O. di cui alla normativa vigente. A tal fine verranno predisposte specifiche Check list con riferimento alle norme applicabili alla singola U.d.O.
In caso la documentazione risultasse incompleta e/o in caso i requisiti risultassero non pienamente soddisfatti, l’Ufficio di Piano contatta il Gestore per acquisire tutta la documentazione ritenuta necessaria.
In caso di congruità e regolarità dell’istanza si effettua sopralluogo.
Il sopralluogo viene programmato in accordo con il Gestore. A tal fine verranno predisposte specifiche check list.
Dalla valutazione di tutti gli elementi contenuti sia nella documentazione agli atti, sia riscontrati durante il sopralluogo, viene redatto un verbale di valutazione.
I verbali di valutazione redatti e parti integranti dei pareri emessi sono inviati ai Comuni entro 50 giorni dalla data di registrazione al protocollo del Comune o dell’ultimo documento utile trasmesso.
In caso di necessità e per comprovati motivi è possibile prevedere l’emissione della nota di sospensione dei termini. Tale provvedimento emesso dal Comune può avvenire anche dopo i primi 30 giorni dalla presentazione dell’istanza, concordando le azioni comuni per la successiva risoluzione della pratica.
In caso di formulazione di un parere favorevole con prescrizioni l’Ufficio di Piano indica la tempistica di ottemperanza alle stesse, che dovranno comunque essere inserite nel provvedimento autorizzativo. Il controllo delle prescrizioni impartite nei confronti delle Unità di Offerta è effettuato nei modi e nei tempi stabiliti dal medesimo Servizio, con successiva comunicazione al soggetto gestore nonché al Comune, che ne potrà sollecitare l’ottemperanza.
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