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Enti accreditati nel Distretto di Tradate
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Cosa sono le cooperative sociali?
Le cooperative sociali hanno lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale operando secondo modalità differenti a cui corrispondono due diversi tipi di società:
Cooperative sociali di "tipo A": possono gestire esclusivamente servizi socio-sanitari ed educativi
Cooperative sociali di "tipo B": possono svolgere attività diverse (agricole, industriali, commerciali, di servizi) al fine di inserire, dal punto di vista lavorativo, delle persone svantaggiate. In tal caso, si intendono persone svantaggiate, quelle appartenenti alle categorie seguenti:
Caratteristiche
La normativa fa riferimento, per la disciplina di carattere generale, a quanto previsto per le società cooperative, e alla eventuale disciplina di settore.
Le cooperative sociali presentano quindi le seguenti caratteristiche:
la denominazione sociale deve contenere l'indicazione di "cooperativa sociale"
lo statuto della società può prevedere anche dei "soci volontari" che prestano la loro opera gratuitamente avendo diritto al solo rimborso delle spese sostenute; il loro numero non può essere superiore al 50% del numero totale dei soci e vanno iscritti in un'apposita sezione del libro dei soci. In caso di gestione di convenzioni stipulate con la pubblica amministrazione, i soci volontari possono essere utilizzati esclusivamente in misura complementare, e quindi non intervengono nel calcolo complessivo degli operatori professionali previsto dai parametri vigenti
le ispezioni ordinarie devono avvenire almeno una volta l'anno
Caratteristiche particolari presentano in particolare le cooperative sociali di tipo B:
i soggetti svantaggiati devono rappresentare almeno il 30% dei lavoratori della cooperativa e, compatibilmente con il loro stato soggettivo, devono essere soci
gli enti pubblici, compresi quelli economici, e le società di capitali a partecipazione pubblica possono stipulare convenzioni con le cooperative sociali di tipo B per la fornitura di beni e servizi diversi da quelli socio-sanitari ed educativi, purché il loro importo non superi determinati limiti e purché la finalità sia quella di creare occasioni di lavoro per i soggetti svantaggiati.
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