Autorizzazioni - Ambito Distrettuale di Tradate

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PROCEDURA PER IL RILASCIO DI AUTORIZZAZIONE AL FUNZIONAMENTO DI STRUTTURE SOCIO-ASSISTENZIALI

 

Normativa di Riferimento

Dgr IX/3540 del 30/05/2012 - Approvazione allegati A, B, C  e D al presente provvedimento "Procedura per l'esercizio e l'accreditamento delle unità di offerta sociosanitarie" - "I requisiti trasversali di esercizio e di accreditamento delle unità di offerta sociosanitarie" - "La vigilanza e il controllo di appropriatezza sulle unità di offerta sociosanitarie" - "Sanzioni"

Dgr IX/3541 del 30/05/2012 - "Definizione dei requisiti specifici per l'esercizio e l'accreditamento dell'assistenza domiciliare integrata" rettificato dalla Dgr IX/3584 del 06/06/2012

Legge Regionale n° 3/2008 "Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale e socio-sanitario

Circolare Regionale n° 8 del 20.06.2008: "Circolare applicativa della L.R. 8/2008" 

Decreto n° 1254 del 15.02.2010: "Prime indicazioni operative in ordine a esercizio e accreditamento delle unità d'offerta sociale"

Allegato A) al decreto n° 1254/2010

Elenco requisiti minimi di esercizio e criteri regionali di accreditamento delle unità d'offerta sociale individuate dalla Giunta Regionale



Con l'entrata in vigore della l.r n. 12 marzo 2008, n.3 "Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale e sociosanitario", l'istituto della comunicazione preventiva per l'esercizio di unità di offerta sociali ha sostituito l'autorizzazione al funzionamento delle strutture sociali, così come disciplinata dall'articolo 50 della legge regionale n. 1/86, "Riorganizzazione e programmazione dei servizi socio-assistenziali della Regione Lombardia", abrogata dalla l.r 3/2008.
In particolare, l'articolo 15 "Modalità di esercizio delle unità di offerta" della l.r n. 3/2008 prevede espressamente che: "L'esercizio delle strutture relative alle unità di offerta della rete sociale di cui all'articolo 4, comma 2 è soggetto alla presentazione di una comunicazione preventiva al Comune e all'Asl competente per territorio, che certifichi, da parte del gestore, il possesso dei requisiti previsti dalle disposizioni regionali".
L'articolo 4 comma 2 prevede l'adozione, da parte della Giunta regionale, del provvedimento di individuazione delle unità di offerta sociali.

Le unità d'offerta appartenenti alla rete che sono state normate con provvedimenti specifici ai fini dell'autorizzazione sono:

Nell'area minori:
- le comunità educative;
- le comunità familiari;
- gli alloggi per l'autonomia;
- gli asili nido;
- i micro nidi;
- nidi famiglia;
- i centri per la prima infanzia;
- i centri ricreativi diurni;
- comunità utenza mista.

Nell'area disabili:
- le comunità alloggio;
- i centri socio educativi (CSE);
- i servizi di formazione all'autonomia per persone disabili (unità d'offerta di nuova costituzione);

Nell'area anziani:
- i centri diurni.

Il richiamo all'art. 4 ha sollevato una prima questione interpretativa in ordine alla immediata efficacia dell'art.15. Allo stesso modo, la norma di salvaguardia, di cui all'art.30, comma 1, avente ad oggetto l'efficacia provvisoria dei provvedimenti emanati per effetto delle leggi regionali n.1/86 e n.1/00, ha posto ulteriori dubbi sulla corretta applicazione della disciplina in tema di semplificazione amministrativa.

Al fine pertanto di dirimere i dubbi in esame e di fornire un'univoca chiave di lettura delle norme, si ritiene opportuno precisare quanto segue:

- l'istituto della comunicazione preventiva (istituto diverso dalla DIA) è immediatamente efficace, non potendosi ritenere che tale disposizione sia subordinata alla adozione del provvedimento di individuazione delle unità d'offerta sociale, le quali, proprio in virtù dei provvedimenti emanati per effetto delle leggi regionali abrogate, mantengono le loro caratteristiche tipologiche nell'ambito della rete sociale;

- la disciplina transitoria di cui all'art.30 è rivolta a salvaguardare l'efficacia dei provvedimenti di autorizzazione già rilasciati e di tutti i provvedimenti regionali e di altra fonte aventi ad oggetto i requisiti di esercizio e le modalità di presentazione della domanda di autorizzazione; è da escludere, invece, che la norma transitoria mantenga in vigore l'istituto dell'autorizzazione (e della DIA nei casi previsti) espressamente abolito dall'art.15;

- le modalità di presentazione della comunicazione e la relativa documentazione da allegare sono rimesse alla autonoma iniziativa regolamentare dei comuni, a cui la legge affida la programmazione e la realizzazione della rete sociale, privilegiando, anche in questo settore, ai sensi dell'art.11 comma 2, le forme associate di decisione;

- in mancanza di tali determinazioni, la comunicazione potrà essere presentata nel rispetto delle medesime modalità e allegando la medesima documentazione prevista per la domanda di autorizzazione o la perizia asseverata; in ogni caso la comunicazione è presentata, per conoscenza, all'ASL competente;

- è da escludere che alla presentazione della comunicazione debbano seguire provvedimenti amministrativi dai quali far decorrere l'inizio dell'attività, vanificando pertanto lo scopo di semplificazione amministrativa perseguito dal legislatore;

- i requisiti di esercizio per le unità d'offerta esistenti rimangono quelli dettati dai provvedimenti fin qui emanati;

- il principio affermato dall'art.3 comma 2 della legge porta a ritenere che, al di fuori della rete sociale (condizione questa per poter accedere all'accreditamento), possano essere avviate attività sociali, per le quali non debbano trovare applicazione le disposizioni in materia di requisiti di esercizio, essendo sufficiente il rispetto dei requisiti in materia di igiene e sanità pubblica, di sicurezza degli impianti e dei rapporti di lavoro e in materia urbanistico-edilizia;

- nel caso di unità d'offerta gestita direttamente dal Comune, la comunicazione preventiva è opportunamente sostituita da un provvedimento del dirigente competente, che dia atto delle verifiche condotte in ordine alla presenza di tutti i requisiti previsti;

- la presentazione della comunicazione preventiva determina, da parte del Comune, l'obbligo di verificare la completezza della documentazione allegata, e, da parte dell'ASL, l'avvio della prevista attività di vigilanza;

- la presentazione di una comunicazione incompleta o l'avvio di attività in mancanza dei requisiti previsti possono determinare, in ragione delle valutazioni rimesse ai competenti uffici comunali, la fissazione di un termine per l'integrazione della documentazione o per il rispetto integrale dei requisiti oppure l'inibizione immediata dell'attività;

- le verifiche dell'ASL sono immediatamente comunicate al Comune, anche nel rispetto delle procedure che potranno costituire oggetto di appositi protocolli congiunti;

- l'avvio di unità d'offerta soggette a comunicazione deve essere comunicato alla Direzione Generale Famiglia e Solidarietà Sociale della regione Lombardia a cura del comune di ubicazione, nel rispetto delle procedure già vigenti;

- l'eventuale esistenza di forme di collaborazione tra comuni e ASL in ordine alla istruttoria delle domande di autorizzazione oppure aventi ad oggetto vere e proprie deleghe di funzioni dovranno essere riesaminate alla luce delle nuove disposizioni, potendosi comunque prevedere collaborazioni tra enti (per es. in materia di informazione ed assistenza all'utenza, per l'esame della documentazione allegata alla comunicazione) pur nel rispetto delle diverse competenze.

 

 

 


 

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